Investimenti più facili per le imprese italiane ed estere
il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.
L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro.
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:
✔ Contributo a fondo perduto in conto impianti;
✔ Contributo a fondo perduto alla spesa;
✔ Finanziamento agevolato;
✔ Contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) Reazione di una nuova unità produttiva;
b) Ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) Riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso:
1. l’introduzione di un nuovo processo produttivo;
2. notevole miglioramento al processo produttivo esistente.
e) Acquisizione di un’unità produttiva esistente*, ubicata in un’area di crisi e di proprietà di un’impresa non sottoposta a procedure concorsuali (acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione) al fine di garantire la salvaguardia anche parziale, dell’occupazione esistente.
Il progetto di investimento non può riguardare l’acquisizione delle quote dell’impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.
Cosa si può fare?
Il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento:
✔ Nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni previste dalla normativa UE);
✔ In alcune attività di gestione dei rifiuti e di risanamento;
✔ In alcune attività di servizio, informazione e comunicazione (call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio, ecc.).
Nei settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia, risulteranno ammissibili esclusivamente i progetti presentati da PMI.
Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese saranno soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE minimo 20 milioni di euro
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) Opere murarie e assimilate;
c) Infrastrutture specifiche aziendali;
d) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive;
e) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento.
I progetti d’investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. L’importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
Cosa si può fare?
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento nel settore ricettività e:
✔ Nelle eventuali attività integrative e nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico;
✔ Le correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare).
Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo, ma solo progetti di innovazione.
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO minimo 20 milioni di euro
Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento. Fermo restando il rispetto dell’importo complessivo del programma di sviluppo i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro.
Il programma di sviluppo di attività turistiche i progetti del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro. L’importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
Il Contratto di Sviluppo AGRO-INDUSTRIA Art. 19-bis. minimo 7,5 milioni di euro
I progetti d’investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Al fine di rafforzare la struttura produttiva agroindustriale e assicurare una produzione alimentare redditizia, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse, a favore di imprese di qualsiasi dimensione, per la realizzazione di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) Creazione di una nuova unità produttiva;
b) Ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
c) Riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
b) Opere murarie e assimilate, nel limite del 40 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento;
c) Infrastrutture specifiche aziendali;
d) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) L’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
f) Consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.