Purtroppo la piaga degli infortuni sui luoghi di lavoro non accenna a diminuire, in quest’anno appena iniziato si è già registrato il primo decesso
Esponenti politici, istituzionali e rappresentanze sindacali di volta in volta esprimono il loro cordoglio e rammarico; invocano maggiori sicurezze per i lavoratori ma poi, drammaticamente, le cronache raccontano di nuovi incidenti e morti.
Indubbiamente, il primo passo da compiere è quello di implementare i controlli ma è indispensabile anche responsabilizzare sia i datori che i lavoratori stessi dell’importanza di conoscere ed applicare meticolosamente tutte le leggi nonché gli accorgimenti in esse contenuti in grado di salvare vite umane e di evitare infortuni con i conseguenti dolorosi strascichi.
Di seguito verranno illustrati alcuni concetti base in tema di lavoro.
Definizione di infortunio
La legge definisce incidente, o infortunio, sul lavoro un evento traumatico occorso sul luogo di lavoro o in occasione di lavoro per una causa violenta, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per un periodo superiore ai tre giorni.
Come forma di tutela per i lavoratori vittime di infortunio il D.P.R. n. 1124 del 1965, prevede una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di determinate prestazioni sanitarie e di ottenere un indennizzo proporzionato alle conseguenze derivanti dall’evento traumatico. La copertura assicurativa obbligatoria prevista in favore dei lavoratori copre non solo gli incidenti avvenuti durante lo svolgimento delle mansioni lavorative ma anche quelli ad esempio occorsi in itinere (cioè quelli avvenuti durante il tragitto necessario per raggiungere da casa il luogo di lavoro) o ancora quelli avvenuti durante le pause lavorative. In altre parole, per poter accedere alla copertura assicurativa obbligatoria deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’ente pubblico preposto a garantire la copertura assicurativa ai lavoratori è l’Inail che provvede ad indennizzare il lavoratore e a garantirgli le cure necessarie.
Quali sono i parametri per stabile l’inabilità del lavoratore?
Si parla di inabilità temporanea assoluta quando il lavoratore non può svolgere le proprie mansioni per un periodo di tempo limitato; si intende, invece, per inabilità permanente parziale quando l’attitudine al lavoro del soggetto diminuisce in misura superiore al 10% e per tutta la vita; infine, si considera inabilità permanente totale la lesione che inibisce completamente e per tutta la vita la possibilità del soggetto di lavorare.
Come e con quali tempistiche effettuare la denuncia
L’art. 52 del D. P. R. 1124/1965 impone al lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’accaduto, anche in caso di infortunio di lieve entità. La comunicazione non tempestiva dell’infortunio fa perdere al lavoratore il diritto all’indennizzo dell’Inail.
La denuncia dell’incidente può essere fatta anche da altri soggetti nel caso in cui il lavoratore infortunato fosse impossibilitato ad avviare la suddetta comunicazione.
Il medico che attesti l’inabilità temporanea assoluta (quindi superiore ai 3 giorni) rilascia e sottoscrive un certificato nel quale sono espressamente specificate la diagnosi ed i giorni di astensione del lavoratore dalle sue mansioni per cause connesse con l’incidente. Il dottore, inoltre, ha l’obbligo di inviare telematicamente il suindicato certificato all’Inail che provvederà ad avviare tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento dell’indennizzo nel caso in cui sia previsto.
Infine, è fatto obbligo al datore di lavoro di compilare entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, il modello di denuncia di infortunio. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo o di ritardo nella comunicazione il datore di lavoro può essere sanzionato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Infine, dal 14 dicembre 2018 il datore potrà inviare la suddetta comunicazione (in formato xml) direttamente sul portale dell’Inail nell’apposita sezione.
Benedetta Greco