Possono usufruire dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, oltre agli esercenti arti e professioni.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai del d.lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono essere agevolati tutti gli investimenti in beni nuovi e in beni immateriali, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale, effettuati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Possono godere delle maggiorazioni previste dalla norma a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta calcolato sul valore dell’investimento calcolato secondo le intensità d’aiuto e varia da un minimo del 6% ad un massimo del 50% a seconda della categoria di beni.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o, nel caso di beni “Industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione.
Per i gli investimenti in beni materiali o immateriali “semplici” da parte di soggetti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
Per taluni beni è possibile poter beneficiare del credito d’imposta “maggiorato” in tal caso occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per gli acquisti di costo unitario inferiore a 300.000 € tale attestazione può essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
L’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare apposita comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico. Le modalità e i termini per la predisposizione e invio di tale comunicazione saranno definiti con apposito decreto direttoriale.
✘ Veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
✘ Beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
✘ Fabbricati e costruzioni.