Fondo ristorazione e pasticceria

Fondo a sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano: fino a 30mila euro a fondo perduto

Pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022 il Decreto del 4 luglio con la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno delle eccellenze e dell’agroalimentare italiano.
Il decreto attuativo che definisce i criteri per la concessione delle risorse del fondo con una dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro così riparti:
● 25 milioni di euro per il 2022
● 31 milioni euro per il 2023,
a valere sulla Legge di Bilancio.

Obiettivo

Il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana.
È prevista l’erogazione di agevolazioni fino al 70% dell’investimento per un massimo di 30.000 euro per singola impresa in regime “de minimis” per:
● acquisto di macchinari professionali
● acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»), essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP,
    SQNPI (SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA), SQNZ (SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNICA) e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»), essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o,  alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA) e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili:

  • le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
  • I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati
    esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Non sono ammesse:

  • le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo;
  • l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
  • terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
  • mezzi targati; 
  • beni usati o rigenerati;
  • utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  • imposte e tasse;
  • contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
  • buoni pasto;
  • costi legali e notarili;
  • consulenze di qualsiasi genere;
  • spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Ai fini dell’erogazione dei contributi l’impresa deve presentare apposita richiesta, corredata da:

  • copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali;
  • documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall’impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto);
  • relazione tecnica finale recante la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese.

Anticipo del contributo e fidejussione

È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

I termini e le modalità saranno definiti, con ulteriore provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
Con il medesimo provvedimento, sono definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto.
I contributi sono deliberati dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le spese da rendicontarsi devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.