Fondo Transizione Industriale 2023

Fondo Transizione Industriale 2023

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

A chi si rivolge

Possono accedere al contributo imprese di qualunque dimensione operanti su tutto il territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

  • con sede sul territorio italiano;
  • regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese;
  • in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
  • non sottoposte a procedure concorsuali o che risultino essere in difficoltà già al 31/12/2019;
  • operanti in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C
    della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

NB: Il 50% delle risorse del Fondo è riservato alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n.167).

I programmi di investimento devono avere almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • una maggiore efficienza energetica attraverso:
    – l’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER;
    – un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nelrispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.

  • un uso efficiente delle risorse attraverso:
    – una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER;
    – un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono:

  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro;
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).
    Entro questo termine dovrà avvenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto delle agevolazioni.

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile);
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale.
Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.
Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A, del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).
NB: Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
NB: Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%.

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione:
sono concesse agevolazioni, pari al:

  • 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole
    imprese e del 10% per le medie imprese.

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse:
– sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili;
– sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese,
del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C,
di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’;Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Per gli investimenti relativi al cambiamento del processo produttivo:
le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e il valore dell’intensità è disciplinato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

Le domande di agevolazione devono essere compilate e presentate esclusivamente online, utilizzando la piattaforma di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, fino alle ore 12:00:00 del 12 dicembre 2023.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
È prevista la formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di Invitalia entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.