Inserimento Mercati

FONDO 394/81 – Circolare n. 3/394/2023

L’iniziativa “Inserimento mercati” – Fondo 394/81 – Circ. 3/394/2023 è una misura messa in atto da SIMEST e indirizzata a tutte le imprese, al fine di incentivare la realizzazione di un programma volto all’inserimento delle imprese richiedenti in mercati esteri. È importante che il programma abbia ad oggetto esclusivamente o in prevalenza beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano registrato.

L’iniziativa si attua attraverso:

  • l’apertura di una nuova struttura di tipologia negozio in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture;
  • l’apertura di nuove strutture, purché di diversa tipologia, con esclusione del negozio, in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture;
  • il potenziamento di una struttura già esistente purché diversa dal negozio in un Paese Estero.
A chi si rivolge

Possono beneficiare del sostegno le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale in Italia;
  • avere sede operativa in Italia;
  • alla data di presentazione della domanda, aver depositato presso il Registro imprese almeno un Bilancio relativo a un Esercizio completo precedente alla presentazione della domanda che sia stato approvato o per cui sia scaduto il termine di deposito, per domande fino a 150.000 euro; o almeno due Bilanci relativi a due Esercizi completi precedenti alla presentazione della domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito per domande superiori a 150.000 euro.
  • alla data di presentazione della domanda non rientrare nello Scoring 11 e 12 e non trovarsi in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono escluse le imprese che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Questo intervento è volto a finanziare:

  1. Spese di investimento per la struttura (almeno il 50% dell’Intervento Agevolativo);
    • spese di struttura;
    • spese di personale (non ammissibili nel caso di negozio).
  2. Spese di supporto (massimo il 50% dell’Intervento Agevolativo);
    • spese per formazione (non ammissibili nel caso di negozio);
    • spese per consulenze specialistiche afferenti alla realizzazione del Programma di inserimento mercati, nei limiti del 10% del totale delle spese;
    • spese per attività promozionali allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente;
    • spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo per un valore fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato e comunque non superiore a 100.000 euro;
    • spese consulenziali professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

Fermo restando l’importo minimo di euro 10.000, l’importo massimo dell’Intervento Agevolativo che l’Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra:

  • il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci (voce A1 del conto economico);
  • gli importi di 500.000 euro per le micro imprese, 2.500.000 euro per le piccole e medie imprese (anche innovative) e di 3.500.000 euro per le altre imprese.

Il tasso d’interesse agevolato vigente alla data della delibera di concessione, è pari a una percentuale del Tasso di Riferimento indicata dall’Impresa Richiedente, in sede di presentazione della domanda, tra il 10%, il 50% e l’80%.

La durata complessiva del Finanziamento è di 6 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto, rimborsato in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante.

L’Impresa Richiedente, solo se in presenza di determinati requisiti, può richiedere un cofinanziamento fino al 10% dell’Importo dell’Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000.

L’impresa richiedente può presentare più richieste di intervento agevolativo, fermi restando i limiti stabiliti. L’istruttoria delle istanze è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.