Incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici ad uso agricolo, zootecnico e agroindustriale
Ammonta a 1,5 miliardi la dotazione del Parco agrisolare per aumentare la sostenibilità, la resilienza e l’efficienza energetica del settore, di cui il 40% è destinato alle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) (2022 – 2026).
Presentazione della domanda: data e modalità per la presentazione delle domande verranno pubblicate in futuro con decreto apposito.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione:
- Creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- Selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica;
- rimozione e smaltimento dell’amianto;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto;
- realizzazione di impianti fotovoltaici;
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- costi di connessione alla rete e materiali necessari alla realizzazione degli impianti.
NON SONO AMMISSIBILI alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture connesse con produzione combustibili fossili, compreso l’uso a valle; attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Inoltre, NON SONO AMMISSIBILI le seguenti spese:
- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati o acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia e pagamenti a favore di soggetti senza p.IVA;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del codice civile.
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi ai sensi dell’art. 13;
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis , nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.
La percentuale massima dell’agevolazione varia a seconda del fatto che si tratti di regioni meno sviluppate (d’ora in poi RMS, elencate sopra) o del resto di Italia (d’ora in poi RI), nonché in base al tipo di investimento a cui fa riferimento.
Nello specifico:
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria hanno percentuali pari al 50% per le RMS e 40% per il RI relativamente alle seguenti attività:
- Costruzione o miglioramento di beni immobili;
- Acquisto di macchinari e attrezzature;
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi;
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi ecc.
- Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli hanno percentuali pari al 50% per le RMS e 40% per il RI relativamente alle seguenti attività:
- Costruzione o miglioramento di beni immobili;
- Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali ecc.
- Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 sono pari al 30 % dei costi ammissibili sia per le RMN che per il RI:
- Impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell’ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell’ambiente costituiscono i costi ammissibili;
- il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l’efficienza energetica.
In alcuni casi specifici, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino ad un massimo di ulteriori 20 punti.