Il nuovo sistema di certificazione di qualità e sicurezza delle imprese operanti nel settore edile e sui cantieri
Una modifica sostanziale del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) dell’articolo 27, come modificato dall’articolo 29, comma 19 del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4”), ha introdotto l’obbligo della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Dal 1° novembre 2024 sarà impossibile operare senza!
Domande inoltrabili dal 1 ottobre 2024 attraverso online!
Per migliorare la sicurezza dei cantieri edili, cercando di ridurre il numero degli infortuni e delle malattie professionali, è stata introdotta la Patente a Punti (o anche denominata Patente a Crediti) per i soggetti e le imprese operanti nel settore edile.
Come una tradizionale patente di guida, si ottengono dei punti di base in sede di conseguimento e si possono ricevere o decurtare punti in base a specifiche occasioni.
Ogni violazione alle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni infortunio o incidente, fa si che si decurtino dei punti. Comportamenti o attività virtuose invece come percorsi di prevenzione e formazione permettono di riceverne (fino ad un totale di 100).
La riforma che introduce la patente a punti o patente a crediti la rende obbligatoria a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Dal 1° ottobre se ne può richiederne rilascio e dal 1° novembre sarà impossibile richiedere apertura o operare su un cantiere in caso di mancanza di questo sistema di certificazione.
Si considerano “esonerati” al momento solo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intelletuale;
- imprese in possesso di qualificazione SOA (pari o superiore alla III).
Dal 1° ottobre sarà necessario inviare domanda tramite pec all’ispettorato del lavoro all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Dal 1° novembre non si potrà operare se non si procede alla richiesta di rilascio della patente tramite portale dell’ispettorato al link https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Ogni impresa o lavoratore operante sui cantieri mobili e/o temporanei dal 1 ottobre 2024 può inviare richiesta tramite portale digitale per conseguire la patente a punti. Dal 1° novembre 2024 il possesso di questa certificazione sarà requisito minimo e indispensabile per lavorare sui cantieri.
Per inviare domanda bisognerà corredarla di una serie di documenti tra cui:
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Iscrizione alla Camera di Commercio
- Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
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DURC regolare in corso di validità
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DVR
- DURF
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Certificazioni di qualifiche e competenze
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Modello di domanda specifico
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono richiedere il rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche tramite un delegato con apposita delega scritta. Questa possibilità è estesa ai professionisti indicati dall’art. 1 della Legge 12/1979, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
La procedura si svolge interamente online, con la compilazione dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente a crediti, accompagnata da una dichiarazione di veridicità. Non è necessario caricare alcun documento.
Al termine della richiesta, il portale fornisce una ricevuta in formato .pdf con un codice alfanumerico univoco associato alla patente, che verrà rilasciata in formato digitale.
I richiedenti sono tenuti a informare, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, il RLS e il RLST.
In caso di revoca della patente a punti, sarà possibile richiederla solo dopo 12 mesi.
La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti e consente a imprese e lavoratori autonomi di operare in cantieri temporanei o mobili, purché abbiano almeno 15 crediti.
Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti, così distribuiti:
- Crediti base: 30 crediti assegnati al momento del rilascio della patente.
- Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti totali, suddivisi in:
- Fino a 10 crediti assegnati al rilascio in base all’anzianità di iscrizione del richiedente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato nella tabella allegata al decreto.
- Un credito aggiuntivo per ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, a condizione che non vi siano state decurtazioni del punteggio.
- Crediti ulteriori: fino a 40 crediti ottenibili attraverso investimenti o corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L’incremento dei crediti aggiuntivi sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2025, a condizione che non ci siano state decurtazioni del punteggio nel frattempo.
Se la patente scende sotto i 15 crediti, è comunque permesso completare le attività in appalto o subappalto già in corso, purché i lavori eseguiti rappresentino almeno il 30% del valore del contratto.
Crediti Extra
Si possono ottenere crediti extra per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei seguenti casi:
- Certificazione SGSL: Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001, certificato da organismi accreditati.
- Asseverazione MOG-SSL: Modello di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza conforme al Decreto Legislativo n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico.
- Investimenti in formazione: Formazione aggiuntiva per i lavoratori, in particolare per quelli stranieri, oltre agli obblighi previsti dalla legge.
- Certificazione del Mastro Formatore Artigiano: Possesso di una certificazione attestante la formazione pratica in cantiere erogata in materia di sicurezza.
- Tecnologie avanzate: Utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative in materia di salute e sicurezza, incluso l’uso di dispositivi sanitari.
- Valutazione dei rischi: Adozione del documento di valutazione dei rischi, anche in caso di utilizzo di procedure standardizzate.
- Visite mediche in cantiere: Effettuazione di almeno due visite in cantiere da parte del medico competente con la collaborazione del RLST o RLS.
Inoltre, fino a 10 crediti extra possono essere assegnati in questi casi:
- Dimensioni aziendali: Numero di dipendenti.
- Qualifica di Mastro Formatore Artigiano: Riconosciuta dall’Accordo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
- Certificazione SOA: Possesso della certificazione SOA di I e II classifica.
- Standard contrattuali e organizzativi: Applicazione di standard certificati per l’impiego della manodopera.
- Monitoraggio da organismi paritetici: Consulenze e monitoraggio con esito positivo da parte di organismi paritetici.
- Formazione linguistica per lavoratori stranieri: Promozione di corsi di lingua per lavoratori non madrelingua.
- Incentivi Cassa Edile/Edilcassa: Denuncia regolare dei lavoratori inquadrati al primo livello e presenti in azienda da oltre 18 mesi.
- Reputazione aziendale: Rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, valutati sulla base di indici misurabili.
- Certificazione per società cooperative: Conformità al regolamento interno previsto dalla legge n. 142/2001.
I crediti aggiuntivi vengono assegnati al momento della domanda, se il richiedente è già in possesso dei requisiti richiesti. In caso di acquisizione successiva, i crediti verranno aggiornati previa presentazione della documentazione richiesta. In caso di perdita di certificazioni con validità periodica, verranno sottratti i crediti corrispondenti.
Ad ogni modo, ogni biennio – in caso di mancata violazione o decurtazione di punti – automaticamente si aggiungerà 1 punto.
L’accredito e la sottrazione dei crediti saranno gestiti in base alle indicazioni definite dal Direttore dell’INL.
Decurtazione Punti, Sospenzione e Ritiro
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
In base al tipo di violazione, vi sarà un corrispondente numero di crediti decurtati.
La patente può intendersi sospesa – entro il limite dei 12 mesi – in diversi casi, tra cui:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.

