Anche quando si parla di smart working la sicurezza sul luogo di lavoro non va mai dimenticata. Una legge del 2017 è molto chiara in merito
Da quando l’Italia ha dovuto affrontare il periodo di lockdown, lo smart working (lavoro agile) è stato lo strumento principale utilizzato per continuare il lavoro. Ambienti delle nostre abitazioni, dalla cucina al salotto, dal terrazzo alla camera da letto, sono stati adibiti, spesso in fretta e furia, a luogo di lavoro per tantissime persone.
Una situazione che ha portato, ovviamente, ad una rivoluzione completa per quanto concerne il mondo del lavoro a 360°.
In questo articolo ci occuperemo della sicurezza sul lavoro concernente il lavoro agile.
La sicurezza sul lavoro esiste anche per il lavoro agile?
Molte realtà economiche del nostro paese credono, o non sono a conoscenza, che il lavoro svolto dalla società in modalità lavoro agile non presenti alcun rischio per la sicurezza. In realtà, come ha anche riportato l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) nella “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017”, anche nello smart working sono previste delle norme di sicurezza alle quali attenersi rigorosamente.
Legge numero 81, 22 maggio 2017
Il titolo della legge è molto esplicativo a partire dal titolo: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Come vedremo, questa legge impone degli obblighi sia al datore di lavoro sia all’impiegato.
“1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
La scelta del luogo di lavoro nello smart working
Questo che stiamo per affrontare è una tematica assolutamente da non prendere alla leggere, come evidenziato anche dal documento stilato dall’INAIL.
Il dipendente ha delle responsabilità importanti, forse anche di più che nel classico luogo di lavoro.
Prima di tutto è di fondamentale importanza la scelta di un’appropriata postazione di lavoro domestico, un luogo che sia idoneo sotto tutti i punti di vista: o interna alla propria abitazione o esterna.
La postazione più adatta all’interno della propria abitazione
Il lavoratore deve scegliere una postazione lavorativa che presenti una illuminazione, naturale o artificiale, che consenta una comodità visiva permanente.
Il luogo di lavoro domestico dovrà essere dotato di acqua potabile e di servizi igienici.
Si dovrà dare particolare importanza all’aerazione, naturale o artificiale, per evitare problemi di natura respiratoria e in caso di esposizione della stanza al sole, non dovranno mancare tapparelle o tende per proteggersi dai raggi solari.
In caso di presenza di condizionatori, questi ultimi dovranno essere a norma di legge, costantemente controllati. Il documento INAIL ricorda, inoltre, che bisogna evitare di mantenere una temperatura o troppo bassa o eccessivamente alta: una giusta misura è più che sufficiente.
La postazione idonea all’esterno dell’abitazione
Il dipendente dovrà evitare luoghi affollati o a rischio contagio. Non lavorare con la luce sugli occhi per evitare l’affaticamento della vista.
All’aperto è più appropriato occuparsi della documentazione cartacea ed effettuare comunicazioni telefoniche.
Queste informazioni sono molto importanti per poter effettuare un lavoro agile in totale sicurezza, creando al contempo le basi per raggiungere il massimo del potenziale dai propri dipendenti.
Alessandro Maria Raffone